Le regole di detrazione per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”

 

L’art. 1 co. 1 del D.P.R. 100/98 stabilisce che per le fatture “a cavallo d’anno” non si applica la regola generale che consente l’esercizio del diritto alla detrazione per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

In altri termini, ciò sta a significare che non può essere portata in detrazione, nella liquidazione riferita al mese di dicembre 2022 (per i mensili, da effettuarsi entro il 16 gennaio 2023), l’imposta relativa a una cessione di beni o prestazione di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2022, qualora la corrispondente fattura sia ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2023.

Scendendo nel dettaglio possiamo trovarci nelle seguenti situazioni:

  • fattura datata dicembre 2022, ricevuta e registrata nello stesso mese di dicembre 2022: la detrazione può essere operata nella liquidazione Iva relativa al mese di dicembre o al quarto trimestre 2022. È il caso, ad esempio, di una fattura datata 29 dicembre 2022, ricevuta da parte dello SdI il 30 dicembre 2022 e annotata nel registro Iva acquisti lo stesso giorno;
  • fattura datata dicembre 2022, ricevuta a dicembre 2022 e registrata a gennaio 2023 o comunque entro il termine di invio della dichiarazione annuale Iva: sarà possibile registrare la fattura nell’apposito sezionale ed esercitare il diritto alla detrazione nella dichiarazione Iva 2023, relativa al periodo di imposta 2022. È il caso, ad esempio, di una fattura datata 30 dicembre 2022, ricevuta dallo SdI lo stesso giorno, ma annotata nel registro Iva acquisti il 5 gennaio 2023. In caso contrario l’IVA è indetraibile;
  • fattura datata dicembre 2022, ricevuta e registrata a gennaio 2023: la detrazione può essere operata nella liquidazione Iva relativa al mese di gennaio o al primo trimestre 2023. È il caso, ad esempio, di una fattura datata 30 dicembre 2022, ricevuta dallo SdI il 3 gennaio 2023 e annotata nel registro Iva acquisti lo stesso giorno;
  • fattura datata e ricevuta a dicembre 2022 e registrata dopo la scadenza di invio della dichiarazione annuale Iva 2023: la detrazione può essere operata solo nella dichiarazione Iva 2023, relativa al periodo di imposta 2022, purché sia presentata una dichiarazione annuale Iva 2023 integrativa. È il caso, ad esempio, di una fattura datata 30 dicembre 2022, ricevuta dallo SdI lo stesso giorno ma annotata nel registro Iva acquisti il 3 maggio 2023;
  • fattura datata dicembre 2022, ricevuta a gennaio 2023 e registrata dopo la scadenza di invio della dichiarazione annuale Iva 2023: la detrazione può essere operata nella liquidazione relativa al mese o trimestre di registrazione e tale importo rientrerà nella dichiarazione annuale Iva 2024, relativa al periodo di imposta 2023. È il caso, ad esempio, di una fattura datata 30 dicembre 2022, ricevuta dallo SdI il 5 gennaio ma annotata nel registro Iva acquisti il 3 maggio 2023.

 

Aggiornate le indicazioni per le fatture verso esportatori abituali

 

Sempre in ambito di fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Faq n. 49 relativa alla compilazione delle e-fatture emesse dai fornitori di esportatori abituali. In particolare, è stato ricordato che, oltre all’utilizzo dello specifico codice N3.5 (operazione “Non imponibile a seguito di dichiarazioni d’intento”), è necessario siano riportati gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa dall’esportatore abituale. In base a quanto previsto dal provvedimento n. 293390/2021, tale informazione deve essere inserita utilizzando il blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>, “a livello di singola linea di fattura, per ogni dichiarazione d’intento”.

 All’interno del file XML occorrerà, quindi, riportare:

  • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato>, la dicitura “INTENTO”;
  • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>, “il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno «-» oppure dal segno «/» (es. 08060120341234567-000001)”;
  • nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData>, la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia, contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

 

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Il vostro professionista di riferimento è a vostra disposizione per ogni chiarimento. Cordiali saluti.

 

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