Recentemente è stato convertito il c.d. “Decreto Semplificazioni” contenente una serie di misure in materia di semplificazioni fiscali. Nell’iter di conversione sono state confermate le seguenti disposizioni:
- soppressione dell’esterometro per gli acquisti di beni / servizi territorialmente non rilevanti in Italia di importo non superiore a € 5.000;
- differimento dal 16.9 al 30.9 del termine di invio della Comunicazione della liquidazione periodica IVA del secondo trimestre;
- modifica “formale” delle disposizioni in materia di deduzioni IRAP per il personale dipendente;
- proroga al 31.12.2022 del termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021.
Sono state introdotte, tra l’altro, le seguenti novità:
- possibilità di conservare i registri contabili con sistemi elettronici su qualsiasi supporto;
- estensione dell’utilizzo del mod. F24 ad ulteriori imposte / tasse/ contributi;
- soppressione dell’obbligo di rispetto dei limiti UE degli “aiuti di Stato” da parte delle imprese beneficiarie dei crediti energetici.
TENUTA / CONSERVAZIONE CONTABILITÀ – Art. 1, co. 2-bis
In sede di conversione, con la modifica del Co. 4-quater dell’art. 7, D.L. n. 357/94, è stata introdotta la possibilità, oltre che di tenere, anche di conservare i registri contabili con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, anche in difetto di conservazione sostitutiva effettuata ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale.
TERMINI INVIO LIPE E MOD. INTRA – Art. 3, co. 1, 2 e 3
Il differimento di alcune scadenze fiscali originariamente previsto ha subito alcune modifiche in sede
di conversione. In particolare:
- è confermata la modifica dell’art. 21-bis, co. 1, D.L. n. 78/2010 che ha disposto il differimento dal 16.9 al 30.9 del termine di presentazione della Comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA relativa al secondo trimestre. Così, la LIPE relativa al secondo trimestre 2022 scade il 30.9.2022;
- è stato ripristinato, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (in precedenza entro il mese successivo al periodo di riferimento), il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi (mod. Intra):
- delle cessioni / acquisti di beni intracomunitari;
- delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE.
LIMITI VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO – Art. 3, co. 4 e 5
Relativamente all’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l’art. 6, co. 2, D.M. 17.6.2014
dispone, tra l’altro, che:
- se l’importo dovuto per il primo trimestre è non superiore a € 250, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre (30.9);
- se l’importo dovuto per le fatture elettroniche emesse nei primi 2 trimestri è complessivamente non superiore a € 250, il pagamento dell’imposta di bollo relativa a tali trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta riferita al terzo trimestre (30.11).
È confermato che, per le fatture elettroniche emesse a decorrere dall’1.1.2023, la predetta soglia di € 250 è innalzata a € 5.000.
ESTENSIONE UTILIZZO MOD. F24 – Art. 3-bis
In sede di conversione è stata disposta l’estensione della possibilità di versamento / compensazione tramite il mod. F24 ad ulteriori imposte / tasse / contributi spettanti allo Stato, Enti Territoriali / Previdenziali, rispetto a quelle attualmente previste.
L’individuazione di tali nuove tipologie di imposte / tasse / contributi è demandata al MEF.
ABROGAZIONE LIMITI DE MINIMIS CREDITI ENERGETICI – Art. 40-quater
In sede di conversione, a seguito dell’abrogazione del comma 3 – ter dell’art. 2, DL n. 50/2022 è venuto meno l’obbligo di rispettare i limiti UE in materia di aiuti de minimis per le imprese beneficiarie dei crediti di imposta energetici,
Sono inoltre entrate in vigore dal 10.8.2022 le novità contenute nel c.d. “Decreto Aiuti-bis”, nell’ambito del quale sono previsti:
- l’estensione al terzo trimestre 2022 delle agevolazioni a favore delle imprese “energivore” e non energivore” / “gasivore” e “non gasivore” per le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale a fronte dell’incremento del relativo costo;
- l’inclusione, per il 2022, tra i fringe benefit che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente (entro il nuovo limite di € 600) delle somme erogate / rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato / energia elettrica / gas naturale.
ESTENSIONE BONUS CARBURANTI PESCA / AGRICOLTURA – Art. 7
Al fine di compensare i maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di carburante, l’art. 18, DL n. 1/2022,
c.d. “Decreto Ucraina” ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e di pesca pari al 20% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati nell’esercizio dell’attività.
Ora, il Decreto in esame estende tale agevolazione anche alle spese sostenute nel terzo trimestre 2022.
MISURE FISCALI PER IL WELFARE AZIENDALE – Art. 12
Per il 2022, in deroga a quanto disposto dall’art. 51, comma 3, TUIR, è prevista la non concorrenza
al reddito di lavoro dipendente:
- del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- delle somme erogate / rimborsate agli stessi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato / energia elettrica / gas naturale;
entro il limite complessivo di € 600.
Di conseguenza l’originario importo di € 258,23, aumentato a € 516,46 per il 2020 e 2021, è ora ulteriormente incrementato a € 600 limitatamente al 2022.
SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE – Art. 13
Le imprese agricole di cui all’art. 2135 C.c., comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel Registro Imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita dalle
Province di Trento e Bolzano, che:
- hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi dal mese di maggio 2022;
- al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della copertura assicurativa del rischio siccità;
possono accedere alle “agevolazioni” di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 102/2004, tra cui:
- contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai Regolamenti comunitari in materia di Aiuti di Stato;
- prestiti a tassi agevolati, ad ammortamento quinquennale, per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo;
- proroga delle operazioni di credito agrario;
- agevolazioni previdenziali.
INDENNITÀ UNA TANTUM € 200 – Art. 22
L’indennità una tantum pari a € 200 prevista dall’art. 31, DL n. 50/2022 è riconosciuta anche a:
- lavoratori con rapporto in essere nel mese di luglio 2022 e che fino al 18.5.2022 non hanno beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore nella misura dello 0,8% ex art. 1, comma 121, Legge n. 234/2021. L’indennità è riconosciuta, in via automatica, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022 previa dichiarazione del lavoratore di:
– non aver già beneficiato dell’indennità di € 200 di cui agli artt. 31 e 32 del citato DL n. 50/2022;
– essere destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale fino al 18.5.2022;
- pensionati a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, titolari di pensione / assegno sociale, pensione / assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento, ora con decorrenza entro l’1.7.2022 e reddito personale, al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali, non superiore per il 2021 a € 35.000;
- dottorandi e assegnisti di ricerca, i cui contratti risultino attivi al 18.5.2022, iscritti alla Gestione separata. I soggetti in esame non devono essere titolari di pensione e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Il bonus è erogato in presenza di redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro non superiori a € 35.000 per il 2021.
È infine previsto il riconoscimento dell’indennità in esame, erogata automaticamente da Sport e Salute spa, anche ai lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, che hanno:
- cessato / ridotto / sospeso la propria attività;
- beneficiato di almeno una delle indennità riconosciute a favore dei lavoratori sportivi dall’art. 96,
DL n. 18/2020, art. 98, DL n. 34/2020, art. 12, DL n. 104/2020, art. 17, comma 1 e 17-bis, comma
3, DL n. 137/2020, art. 10, commi da 10 a 15, DL n. 41/2021 e art. 44, DL n. 73/2021.
FONDO SOSTEGNO POTERE ACQUISTO LAVORATORI AUTONOMI – Art. 23
Con la modifica dell’art. 33, comma 1, DL n. 50/2022, è aumentato da € 500 a € 600 milioni, per il
2022, lo specifico fondo destinato al riconoscimento di un’indennità una tantum a favore di:
- lavoratori autonomi / professionisti iscritti all’INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs.
- 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali).
Ai sensi del comma 2 del citato art. 33 l’indennità spetta a condizione che i predetti soggetti:
- non abbiano fruito delle indennità previste dagli artt. 31 (€ 200 per i lavoratori dipendenti) e 32
(€ 200 per pensionati e altre categorie di soggetti), DL n. 50/2022;
- abbiano percepito un reddito complessivo 2021 non superiore all’importo stabilito dal Ministero
del Lavoro. Quest’ultimo ha recentemente approvato e trasmesso al MEF lo specifico Decreto che
fissa il limite di reddito a € 35.000.