Premessa

 Sono entrate in vigore le novità contenute nel c.d. “Decreto Aiuti-quater”, nell’ambito del quale, oltre all’estensione delle agevolazioni riconosciute per l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica / gas naturale, è previsto:

  • la possibilità di rateizzazione delle “bollette” dell’energia / gas naturale relative ai consumi 1.10.2022 – 31.3.2023;
  • l’aumento a € 3.000 del limite di non tassazione del c.d. “welfare aziendale”;
  • il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta per l’adeguamento del registratore telematico finalizzato alla gestione della “Lotteria degli scontrini”;
  • l’assoggettamento dell’esenzione della seconda rata IMU 2022 alle condizioni / limiti degli aiuti di Stato “de minimis”.

 

Estensione crediti energetici dicembre 2022 – art. 1

 

Credito imposta imprese “Energivore”

L’art. 1, co. 1, D.L. n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” ha riconosciuto alle imprese energivore, un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata ad ottobre e novembre 2022.

L’agevolazione spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati

sulla base della media del terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Ora, l’art. 1, co. 1 del Decreto in esame, estende la predetta agevolazione al mese di dicembre 2022.

Il medesimo art. 1, co. 1, D.L. n. 144/2022, riconosce il beneficio anche alle imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nei mesi di ottobre e novembre 2022, per le quali l’aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica.

Per tali imprese il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia

elettrica pari alla media, di ottobre e novembre 2022, del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica (PUN).

 

Credito d’imposta imprese “Gasivore”

L’art. 1, co. 2, D.L. n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” ha riconosciuto alle imprese gasivore un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato a ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019.

Ora, l’art. 1, co. 1 del Decreto in esame, estende la predetta agevolazione al mese di dicembre 2022.

 

Credito d’imposta imprese “non Energivore”

L’art. 1, co. 3, D.L. n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” ha riconosciuto alle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. “non energivore”), un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata a ottobre e novembre 2022.

Per tali imprese, il beneficio spetta a condizione che il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del terzo trimestre 2022 al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019.

Ora, l’art. 1, co. 1 del Decreto in esame, estende la predetta agevolazione al mese di dicembre 2022.

 

Credito d’imposta imprese “non Gasivore”

L’art. 1, co. 4, D.L. n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” ha riconosciuto un credito d’imposta alle imprese non gasivore in misura pari al 40% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato in ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Per tali soggetti il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019.

Ora, l’art. 1, co. 1 del Decreto in esame, estende la predetta agevolazione al mese di dicembre 2022.

 

Si propone di seguito una tabella riassuntiva:

 

Utilizzo crediti d’imposta 3 e 4 trimestre 2022

L’art. 1, co. 3 del Decreto in esame proroga dal 31.3 al 30.6.2023 il termine entro il quale è possibile utilizzare, esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, i crediti d’imposta spettanti:

  • per le spese di acquisto di gas / energia consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;
  • per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel mese di dicembre 2022;
  • per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel terzo trimestre 2022;

sia in caso di utilizzo “diretto” da parte dell’impresa beneficiaria che di utilizzo da parte del cessionario dei crediti stessi.

Merita evidenziare che, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nelle Circolari 13.5.2022, n. 13/E

e 16.6.2022, n. 20/E, l’utilizzo del credito d’imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui, avendo natura “agevolativa”, non richiede:

  • la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • l’apposizione del visto di conformità;

Si rammenta che i bonus in esame non sono soggetti ai limiti di:

  • € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
  • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, co. 53, Legge n. 244/2007;

Inoltre:

  • non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109, TUIR;
  • sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto

 

Cedibilità crediti d’imposta 4 trimestre 2022

L’art. 1, co. 4 del Decreto in esame, proroga dal 31.3 al 30.6.2023 il termine entro il quale è possibile cedere, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari, i crediti d’imposta spettanti per le spese di acquisto di gas / energia consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Lo stesso co. 4 fissa al medesimo termine (30.6.2023) anche la cessione dei crediti d’imposta spettanti per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel mese di dicembre 2022 e la cessione dei crediti energetici relativi al 3 trimestre 2022 introdotti dall’art. 6, D.L. n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis”.

 

Comunicazione importo credito residuo

In base all’art. 1 co. 7 del Decreto in esame entro il 16.3.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta energetici (imprese energivore / non energivore – imprese gasivore / non gasivore) relativi al 3 e 4 trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo del credito maturato nel 3 e 4 trimestre 2022.

La definizione del contenuto / modalità di presentazione della comunicazione è demandata all’Agenzia delle Entrate.

 

Rateazione “bollette” energia elettrica / gas – Art. 3, co. da 1 a 7

 

Per i consumi di energia elettrica / gas naturale effettuati dall’1.10.2022 al 31.3.2023 e fatturati entro il 30.9.2023, alle imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate è riconosciuta la facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo dall’1.1 al 31.12.2021. A tal fine:

  • le imprese interessate devono formulare apposita istanza ai fornitori, con modalità che saranno stabilite da un apposito D.M.;
  • entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, il fornitore ha l’obbligo di offrire al richiedente una proposta di rateizzazione nella quale va indicato:
  • l’ammontare degli importi dovuti;
  • il tasso di interesse applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei Buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata;
  • il numero delle rate (minimo 12 / massimo 36 rate mensili), con le relative date di scadenza.

Tale obbligo del fornitore è condizionato / subordinato all’effettivo rilascio della garanzia da parte di

SACE spa e all’effettiva disponibilità di almeno un’impresa di assicurazione a stipulare con l’impresa richiedente una copertura assicurativa sull’intero credito, nell’interesse del fornitore di energia.

In caso di inadempimento di 2 rate, anche non consecutive, l’impresa decade dalla rateazione ed è tenuta al versamento dell’importo residuo dovuto in un’unica soluzione.

Al ricorrere di tale situazione, l’elenco dei debitori con le relative somme dovute, redatto e aggiornato dai fornitori di energia elettrica / gas naturale, è assimilato al ruolo di cui al DPR n. 602/73.

 

Misure fiscali per il Welfare aziendale – Art. 3, co. 10

 

L’art. 12, co. 1, D.L. n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis”, ha disposto, per il 2022, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, co. 3, TUIR, che non concorrono al reddito di lavoro dipendente:

  • il valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • le somme erogate / rimborsate ai dipendenti dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato / energia elettrica / gas naturale;

entro il limite complessivo di € 600. Ora, il predetto limite è stato aumentato a € 3.000.

Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35/E del 2022 sarà possibile riconoscere fino al 31 dicembre 2022 eventuali beni e servizi anche ad personam agli amministratori nel limite individuale di 3.000 euro, previsto dal decreto Aiuti-quater. Il riconoscimento potrà essere fatto, a differenza dei beni e servizi rientranti nel Welfare aziendale, anche all’amministratore unico.

 

Credito d’imposta adeguamento registratori telematici – art. 8

 

Nell’ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio del documento commerciale, l’art. 1, co. da 540 a 544, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) ha introdotto la c.d. “Lotteria degli scontrini”, ossia la possibilità da parte degli acquirenti di beni / servizi:

  • fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa / lavoro autonomo;
  • presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate;

di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

L’art. 18, co. 4-bis, D.L. n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2” con la modifica del citato co. 540, ha previsto che possono partecipare all’estrazione le persone fisiche maggiorenni che effettuano il pagamento elettronico per sé stessi, per un componente del nucleo familiare o in forza di una rappresentanza. In particolare per partecipare all’estrazione è necessario che la persona fisica:

  • effettui l’acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti:
  • su propri rapporti di credito / debito bancari;
  • su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dallo stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio;

ovvero

  • operi in forza di una rappresentanza rilasciata prima della partecipazione alla lotteria;

e

  • che associ all’acquisto medesimo il proprio codice lotteria.

In vista dell’operatività delle predette novità riguardanti la “Lotteria degli scontrini”, l’art. 8 del Decreto in esame concede ai commercianti al minuto / altri soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 obbligati alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, un contributo per l’adeguamento da effettuare nel 2023 degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione / trasmissione telematica.

Il contributo in esame, concesso sotto forma di credito d’imposta:

  • è pari al 100% della spesa sostenuta, con un massimo (per ogni strumento) di € 50;
  • è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline);
  • non operano i seguenti limiti:
    • € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
    • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, co. 53, Legge n. 244/2007;
  • è concesso nel limite di spesa di € 80 milioni.

Il credito può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese di annotazione della fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

È demandato ad uno specifico Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate l’emanazione delle modalità

attuative dell’agevolazione in esame.

 

Esenzione seconda rata IMU 2022 – Art. 12, co. 1

 

L’art. 78, co. 3, D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, dispone l’esonero IMU per il 2021 e 2022 per gli immobili di categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i gestori delle attività ivi esercitate siano i relativi soggetti passivi IMU. Il co. 4 del citato art. 78 subordina l’efficacia dell’esonero all’autorizzazione UE.

Ora, l’art. 12, co. 1 del Decreto in esame dispone che l’esenzione della seconda rata IMU

2022:

  • è usufruibile nel rispetto delle condizioni / limiti previsti dal Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti di Stato “de minimis”;
  • non è subordinata all’autorizzazione UE.

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Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e porgiamo Distinti Saluti.

 

INTEGRÉ S.P.A. S.T.P. S.B.,