Nell’ambito del D.L. n. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni” contenente “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” sono previste una serie di specifiche disposizioni di natura fiscale, di seguito esaminate:
- soppressione dell’esterometro per gli acquisti di beni / servizi territorialmente non rilevanti in Italia di importo non superiore a € 5.000;
- differimento dal 16.9 al 30.9 del termine di invio della Comunicazione della liquidazione periodica IVA del secondo trimestre;
- presentazione dei mod. Intra entro il mese successivo al periodo di riferimento;
- innalzamento da € 250 a € 5.000 della soglia collegata ai termini di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche;
- abrogazione dal 2022 della disciplina delle società in perdita sistematica;
- proroga al 31.12.2026 dell’applicazione del reverse charge per le operazioni aventi ad oggetto console da gioco, tablet PC e laptop nonché dispositivi a circuito integrato;
- proroga al 31.12.2022 del termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021;
- differimento a 30 giorni del termine di registrazione degli atti in termine fisso.
DIFFERIMENTO PRESENTAZIONE LIPE / MOD. INTRA – Art. 3, co. 1, 2 e 3 É disposto il differimento di alcune scadenze fiscali. In particolare:
- con la modifica dell’art. 21-bis, co. 1, D.L. n. 78/2010 è differito dal 16.9 al 30.9 il termine di presentazione della Comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA relativa al secondo trimestre. Così, la LIPE relativa al secondo trimestre 2022 scade il 30.9.2022;
- è fissato entro il mese successivo al periodo di riferimento il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi (mod. Intra):
- delle cessioni / acquisti di beni intracomunitari;
- delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE.
É pertanto abrogato l’art. 3, co. 1, D.M. 5.10.2010 che fissa(va) il termine entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento. Considerato che la predetta novità è in vigore dal 22.6.2022, i nuovi termini sono applicabili già dai mod. Intra relativi al mese di maggio.
ESTEROMETRO – Artt. 12 e 13 Riformulando il co. 3-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 è disposto che l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni (cessioni / prestazioni) verso / da soggetti non stabiliti in Italia (c.d. “esterometro” o “spesometro estero”) non è richiesto, oltre che nel caso in cui l’operazione è certificata da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SdI, anche per gli acquisti di beni / servizi territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies, DPR n. 633/72 di importo non superiore a € 5.000 (considerando la singola operazione). É confermato che per le operazioni effettuate a decorrere dall’1.7.2022 l’invio dei dati delle operazioni in esame va effettuato:
- entro i termini di emissione delle fatture / documenti che ne certificano i corrispettivi per le operazioni “attive” / effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
- entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione / di effettuazione dell’operazione per le operazioni “di acquisto” / ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.
Per tali operazioni i dati vanno trasmessi telematicamente utilizzando SdI secondo il formato di cui al co. 2 del citato art. 1 (formato xml utilizzato per le fatture elettroniche). È inoltre prorogata dalle operazioni effettuate dall’1.7.2022 (in luogo dell’1.1.2022) l’applicazione della sanzione ex art. 11, co. 2-quater, D.Lgs. n. 471/97, pari a € 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di € 400 mensili, per l’omessa / errata trasmissione telematica dei dati delle operazioni tranfrontaliere. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite di € 200, se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni ovvero se nello stesso termine è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Di conseguenza, per le operazioni effettuate fino al 30.6.2022 è applicabile la sanzione pari a € 2 entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre (con riduzione alla metà, entro il limite di € 500, al verificarsi delle predette condizioni). Di fatto la decorrenza della nuova disciplina sanzionatoria risulta ora allineata con quella delle nuove modalità di comunicazione delle operazioni in esame.
LIMITI VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO – Art. 3, co. 4 e 5 Relativamente all’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche l’art. 6, co. 2, D.M. 17.6.2014 dispone, tra l’altro, che:
- se l’importo dovuto per il primo trimestre è non superiore a € 250, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre (30.9);
- se l’importo dovuto per le fatture elettroniche emesse nei primi 2 trimestri è complessivamente non superiore a € 250, il pagamento dell’imposta di bollo relativa a tali trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta riferita al terzo trimestre (30.11).
Ora, per le fatture elettroniche emesse a decorrere dall’1.1.2023, la predetta soglia di € 250 è innalzata a € 5.000.
DIFFERIMENTO DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – Art. 3, co. 6 É disposto il differimento dal 30.6.2022 al 30.9.2022 del termine di presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per il 2020 e per il 2021.
DICHIARAZIONE REDDITI PRECOMPILATA – Art. 6 In base ai co. 1 e 2 dell’art. 5, D.Lgs. n. 175/2014 è prevista una limitazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate all’effettuazione dei controlli formali sulle dichiarazioni precompilate trasmesse direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. Il Decreto in esame, modificando i co. 1 e 3 del citato art. 5, prevede che la dichiarazione precompilata presentata da parte di un CAF / professionista abilitato:
- non è soggetta al controllo formale dei dati riferiti agli oneri forniti da soggetti terzi se presentata, senza modifiche.
- è soggetta al controllo formale se presentata con modifiche. In tal caso è inoltre stabilito che il controllo formale non è effettuato sui dati non modificati delle spese sanitarie. A tal fine il CAF / professionista abilitato acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al STS e verifica la relativa corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l’Agenzia effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al STS.
Le novità in esame trovano applicazione a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 22.6.2022, ossia dal mod. 730/2023 relativo al 2022.
ATTESTAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO – Art. 7 Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato è necessario, alternativamente, che:
- il contratto sia stipulato con l’assistenza di almeno una delle Organizzazioni / Associazioni della proprietà edilizia o dei conduttori firmatarie degli Accordi Territoriali (c.d. “contratti assistiti”);
- la rispondenza del contratto stipulato autonomamente tra le parti con gli Accordi Territoriali sia certificata da un’apposita attestazione rilasciata da una delle Organizzazioni firmatarie di detti Accordi riportante la conformità del contratto all’Accordo Territoriale vigente (c.d. “contratti non assistiti”).
Ora il Legislatore precisa che la citata attestazione (richiamata dagli artt. 1, co. 8, 2, co. 8 e 3, co. 5, D.M. 16.1.2017) può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui la stessa si riferisce.
DERIVAZIONE RAFFORZATA MICRO-IMPRESE – Art. 8 L’art. 8 del D.L. 73/2022 modifica l’art. 83 co. 1 del TUIR, stabilendo che i soggetti che si qualificano come micro imprese, ma che scelgono di non adottare le semplificazioni per esse previste e di redigere, invece, il bilancio in forma ordinaria, determinano il reddito d’impresa applicando il principio di derivazione rafforzata, per effetto del quale valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili, con il conseguente riconoscimento fiscale della rappresentazione contabile fondata sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Prima di tale modifica, la norma escludeva invece, l’applicazione del principio di derivazione rafforzata per le micro imprese, anche laddove le stesse redigessero il bilancio in forma ordinaria (ad esempio, perché holding di un gruppo industriale), applicando quindi, interamente i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 c.c., o in forma abbreviata, oppure laddove (pur redigendo il bilancio applicando le semplificazioni per esse previste) decidessero di valutare i crediti, i debiti e i titoli secondo il criterio del costo ammortizzato. In tali fattispecie, si determinava, quindi, un doppio binario civilistico-fiscale. La modifica si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022 e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, già a partire dal 2022.
CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI – Art. 8 L’art. 8 del DL 73/2022 modifica l’art. 83 co. 1 del TUIR, stabilendo che i componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale) per effetto della correzione di errori contabili assumono immediato rilievo fiscale (fatta eccezione per i componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa) nell’esercizio in cui viene corretto l’errore, senza che sia, invece, necessaria (come era stato previsto dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.9.2013 n. 31) la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore. La modifica si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022 e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, già a partire dal 2022.
ABROGAZIONE DISCIPLINA SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA – Art. 9, co. 1 A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, ossia, in generale, dal 2022, è abrogata la disciplina di cui all’art. 2, co. da 36-decies a 36-duodecies, D.L. n. 138/2011, in base alla quale sono considerate “di comodo” le società c.d. “in perdita sistematica”, ossia quelle che, pur superando il test di operatività sui ricavi:
- risultano in perdita per 5 periodi d’imposta consecutivi;
- in un quinquennio:
- risultano in perdita per 4 periodi d’imposta;
- per il restante periodo d’imposta dichiarano un reddito inferiore a quello minimo presunto determinato ai sensi dell’art. 30, Legge n. 724/94.
Nella citata Relazione illustrativa il Legislatore evidenzia che per contrastare situazioni di perdite continuative ritenute fiscalmente pericolose, in quanto sintomatiche di redditi conseguiti in situazione di evasione, l’Amministrazione finanziaria dispone comunque dello strumento ordinario dell’accertamento fondato su presunzioni semplici, con cui è possibile contestare il comportamento manifestamente antieconomico dell’imprenditore.
ABROGAZIONE ADDIZIONALE IRES – Art. 9, co. 2 A decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2020, ossia, in generale, dal 2021, è abrogata l’addizionale IRES di cui all’art. 3, Legge n. 7/2009 (pari al 4% dell’utile) applicabile alle società / enti commerciali residenti in Italia:
- che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33% della corrispondente voce di bilancio d’esercizio;
- emittenti azioni / titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- con una capitalizzazione superiore a € 20 miliardi determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell’ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato.
DEDUZIONE IRAP DIPENDENTI – Art. 10 L’art. 10 del D.L. 73/2022 semplifica l’indicazione, nel modello IRAP, del costo deducibile dei dipendenti a tempo indeterminato. Infatti, da un lato, si dispone la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (art. 11 co. 4-octies del D.Lgs. 446/97, interamente riformulato) e, dall’altro, le ulteriori deduzioni sono lasciate in vigore soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di differente tipologia che già attualmente possono fruirne. Disciplina applicabile ante modifiche In base alla disciplina vigente ante modifiche, la facoltà di portare, per l’intero importo, il costo dei dipendenti a tempo indeterminato a riduzione della base imponibile IRAP viene riconosciuta sotto forma di “deduzione residuale”. In pratica, il contribuente deve:
- innanzitutto, applicare le deduzioni riconosciute a fronte dell’impiego di personale a tempo indeterminato già vigenti precedentemente al 2015;
- poi, se la sommatoria delle citate deduzioni è inferiore alle spese dei dipendenti a tempo indeterminato sostenute nel periodo d’imposta, applicare l’ulteriore deduzione prevista dall’art. 11 co. 4-octies del D.Lgs. 446/97 fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto.
Tale impostazione rende complessa la compilazione della dichiarazione IRAP, costringendo i contribuenti a scomporre l’onere complessivo sostenuto per i dipendenti a tempo indeterminato (comunque interamente deducibile) tra i diversi righi deputati all’accoglimento delle relative deduzioni. Disciplina applicabile post modifiche La modifica normativa risolve alla radice ogni questione:
- da un lato, disponendo la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato;
- dall’altro, lasciando in vigore le ulteriori deduzioni soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con differente contratto che già attualmente possono fruirne (es. addetti alla ricerca e sviluppo, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc.).
Le novità introdotte si applicano dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del D.L. 73/2022) e, dunque, dal 2021 per i soggetti “solari”. La modifica ha quindi carattere retroattivo, consentendo di semplificare già la compilazione della dichiarazione IRAP 2022. Tale circostanza comporterà un adeguamento della modulistica, salvo consentire, in via transitoria per quest’anno, di indicare tutti i costi dei dipendenti a tempo indeterminato nei righi in cui attualmente deve essere riportata la sola deduzione eccedente (IC69 e IS7, per le società di capitali). Per contro, non mutando gli oneri deducibili, né i proventi imponibili, non occorre rideterminare l’IRAP dovuta per il 2021.
TERMINE REGISTRAZIONE ATTI IN TERMINE FISSO – Art. 14 Per effetto della modifica degli artt. 13, co. 1 e 4 e 19, co. 1, DPR n. 131/86, è differito da 20 a 30 giorni il termine:
- per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso;
- per la “denuncia”, a carico delle parti contraenti / relativi aventi causa e di coloro nel cui interesse è richiesta la registrazione, dell’avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, dell’esecuzione dell’atto prima dell’avveramento della condizione / verificarsi degli eventi che danno luogo ad un’ulteriore liquidazione dell’imposta di registro.
PAGAMENTO TELEMATICO IMPOSTA DI BOLLO – Art. 15 Con l’introduzione del nuovo co. 596-bis all’art. 1, Legge n. 147/2013 è prevista la possibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate di estendere le modalità di pagamento in via telematica dell’imposta di bollo agli atti, documenti e registri di cui al DPR n. 642/72. Si ricorda che l’art. 1 co. 596 della L. 147/2013 ha consentito di pagare l’imposta di bollo, per i documenti richiesti alla Pubblica Amministrazione o a qualsiasi Ente o Autorità competente, direttamente online, con addebito in conto, carta di credito, debito o prepagate attraverso i servizi di pagamento del Sistema pagoPA. La modifica normativa introdotta dal D.L. 73/2022 intende estendere tale modalità di pagamento dell’imposta di bollo ad altri documenti ed atti (per i quali essa sia dovuta ai sensi del DPR 642/72) da individuare con un successivo provvedimento attuativo.
MONITORAGGIO FISCALE OPERAZIONI DA / VERSO L’ESTERO – Art. 16 Secondo quanto previsto dall’art. 1 del D.L. 167/90, gli intermediari bancari e finanziari di cui all’art. 3 co. 2 del D.Lgs. 231/2007, i soggetti di cui all’art. 3 co. 3 lett. a) e d) e gli operatori non finanziari ex art. 3 co. 5 lett. i) del D.Lgs. 231/2007 che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
- i dati di cui all’art. 31 co. 2 del D.Lgs. 231/2007, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale;
- limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
- indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un’operazione frazionata.
L’art. 16 del D.L. 73/2022 riduce a 5.000,00 euro, rispetto al precedente limite di 15.000,00 euro, la soglia quantitativa a partire dalla quale scatta l’obbligo di monitoraggio dei trasferimenti da e verso l’estero sopra illustrato. Il nuovo limite di 5.000,00 euro si applica a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021, che deve avvenire entro il 31.10.2022.
PROROGA REVERSE CHARGE – Art. 22 L’art. 22 del D.L. 73/2022 estende l’applicazione del reverse charge, per determinate operazioni nel settore elettronico ed energetico, sino al 31.12.2026. A tal fine, viene modificato l’art. 17 co. 8 del DPR 633/72, il quale stabiliva la cessazione della speciale misura al 30.6.2022. Il meccanismo del reverse charge in esame, prorogato al 31.12.2026, si applica alle operazioni individuate dall’art. 17 co. 6 lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del DPR 633/72, vale a dire:
- le cessioni di telefoni cellulari;
- le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale;
- i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall’art. 3 della direttiva 2003/87/CE;
- i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
- le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.
ENTI TERZO SETTORE – Art. 26 In base all’art. 104 del DLgs. 117/2017, la disciplina fiscale dettata per gli enti del Terzo settore sarà applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in cui, oltre ad essere operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), perverrà l’autorizzazione della Commissione Europea. Tuttavia, in via transitoria, nell’attesa di tale autorizzazione, alcune specifiche disposizioni si rendono già applicabili per ONLUS, organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) iscritte negli appositi registri. Con l’art. 26 del D.L. 73/2022 viene previsto che, a decorrere dall’operatività del RUNTS (intervenuta lo scorso 23.11.2021), beneficiano della disciplina transitoria anche gli enti iscritti al medesimo registro.
REGISTRAZIONE AIUTI DI STATO – Art. 35, co. 1 e 2 L’art. 35 co. 1 – 3 del D.L. 73/2022 proroga il termine, previsto dall’art. 10 co. 1, secondo periodo, del D.M. 31.5.2017 n. 115, entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve provvedere alla registrazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) degli aiuti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID-19. In particolare, con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all’art. 10 co. 1, secondo periodo, del D.M. 31.5.2017 n. 115 in scadenza:
- dal 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) al 31.12.2022, sono prorogati al 30.6.2023;
- dall’1.1.2023 al 30.6.2023, sono prorogati al 31.12.2023.
Proroga al 30.11.2022 della presentazione dell’autodichiarazione A seguito di tale differimento dei termini di registrazione degli aiuti, con il provv. Agenzia delle Entrate 22.6.2022 n. 233822, che ha modificato il precedente provv. 27.4.2022 n. 143438, è stata disposta la proroga al 30.11.2022 (in luogo del 30.6.2022 inizialmente previsto) del termine di presentazione dell’autodichiarazione per il rispetto dei massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.
PROROGA DICHIARAZIONE IMU 2021 – Art. 35, co. 4 Per effetto della modifica del co. 769 dell’art. 1, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) è prorogato dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021. Come desumibile dalla Relazione illustrativa, per l’anno 2021 è in corso di approvazione il nuovo modello dichiarativo nel quale è presente tra l’altro un apposito campo dedicato all’”esenzione quadro temporaneo aiuti di stato” pertanto si è resa opportuna la proroga in oggetto.