Premessa

 

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha approvato il mod. IVA 2023, utilizzabile per la dichiarazione relativa al 2022, con le specifiche istruzioni. Il nuovo modello della dichiarazione IVA annuale è stato predisposto con la consueta struttura modulare.

 

Termini e modalità di presentazione

 

La dichiarazione IVA relativa al 2022 va presentata, in via telematica, direttamente / tramite un intermediario abilitato, entro il 2.5.2023 (il 30.4 cade di domenica e l’1.5 è festivo).

 

Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA

 

Anche quest’anno è possibile comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA del quarto trimestre 2022 con la dichiarazione annuale utilizzando il quadro VP. In tal caso il mod. IVA 2023, comprensivo del quadro VP, va inviata entro il 28.2.2023.

La scelta resta in capo al contribuente: sarà questo, infatti, a scegliere se trasmettere le Lipe del quarto trimestre singolarmente entro il 28.2.2023 o congiuntamente alla dichiarazione IVA, sempre entro il 28.02.2023

Inoltre, è possibile inviare / integrare / correggere i dati omessi / incompleti / errati compilando:

  • il quadro VP, se il mod. IVA 2023 è presentato entro l’28.02.2023 (il quadro VH non va compilato in assenza di dati da inviare / integrare / correggere relativamente al primo, secondo e terzo trimestre 2022);
  • il quadro VH, se il mod. IVA 2023 è presentato dal 1.3.2023.

 

Utilizzo in compensazione del credito IVA 2022

 

L’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a € 5.000 può essere effettuato a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale e richiede l’apposizione del visto di conformità.

Così, ad esempio, presentando il mod. IVA 2023:

  • in data 28.2.2023 l’utilizzo in compensazione del credito IVA 2022 per importi superiori a € 5.000 può essere effettuato dal 10.3.2023;
  • in data 7.3.2023 l’utilizzo in compensazione del credito IVA 2022 per importi superiori a € 5.000 può essere effettuato dal 17.3.2023.

 

L’utilizzo in compensazione del credito IVA 2022 per importi fino a € 5.000 può essere effettuato a partire dall’1.1.2023

Si rammenta che per i soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio di affidabilità almeno pari a:

  • 8 per il 2021;
  • 8,5 quale media 2020 – 2021;

è previsto l’esonero dal visto di conformità per la compensazione del credito IVA 2022 per importi non superiori a € 50.000 annui.

 

Richiesta di rimborso del credito IVA 2022

 

Anche per la richiesta di rimborso del credito IVA 2022, il mod. IVA 2023 va presentato entro il 2.5.2023 previa compilazione del quadro VX. I soggetti ISA che hanno conseguito i punteggi beneficiano dell’esonero dalla garanzia per un importo non superiore a € 50.000 annui.

 

Termini di versamento del saldo annuale

 

Il saldo risultante dal mod. IVA 2023 va versato entro il 16.3.2023 sempreché l’importo dovuto sia superiore a € 10,33 (arrotondato a € 10), tenendo presente che è possibile:

  • effettuare il versamento in forma rateale (ogni rata successiva alla prima va maggiorata degli interessi dello 0,33% mensile);
  • differire il versamento al termine previsto per le imposte dovute dalla dichiarazione dei redditi

(30.6) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3;

  • beneficiare anche dell’ulteriore differimento previsto per le imposte dirette applicando un ulteriore 0,40%, come riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 20.6.2017, n. 73/E

 

Novità del Modello IVA 2023

 

Dal nuovo modello è possibile desumere le seguenti novità:

  • Con riferimento al rigo VA10 “Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali” viene istituito il codice 2 per i “Soggetti che al 26.11.2022 avevano la residenza ovvero la sede legale / operativa nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno”, e il codice 3 “Soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana".
  • Con riferimento a rigo VA15 “Società di comodo”, merita innanzitutto evidenziare che dal 2022 è stata soppressa la disciplina delle c.d. “società in perdita sistematica” ex art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, DL n. 138/2011.
  • È stato modificato il rigo VA16, “Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19”, riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel 2022, alle scadenze previste, i versamenti IVA avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, con l’inserimento di uno specifico campo nel quale evidenziare “il codice” riferito al soggetto beneficiario della sospensione dei versamenti.
  • Nel quadro VO a rigo VO35, riservato alle imprese agricole esercenti anche l’attività enoturistica, è stata inserita la nuova casella 2 “Revoca” utilizzabile per comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.
  • Con riferimento alla compilazione del quadro VQ, utilizzabile per far (ri)emergere il credito IVA “sospeso” in anni precedenti a seguito di versamenti IVA periodici “non spontanei” ovvero ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali (compresa l’emergenza COVID-19), le istruzioni specificano che a campo 4 di rigo VQ1 va riportata la somma dai campi 4, 5, 6 e 7 del quadro VQ del mod. IVA 2022, ossia il totale dell’IVA versata a seguito del ricevimento di comunicazioni di irregolarità / notifiche cartelle di pagamento / a seguito di versamenti precedentemente sospesi (compresa l’emergenza COVID-19).
  • L’inserimento del nuovo quadro CS riservato ai contribuenti (i produttori / importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi) tenuti al versamento del contributo a titolo di prelievo straordinario, c.d. “extraprofitti”, previsto dall’art. 37, DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Ucraina”.

 

Richiesta documentazione

 

Alla luce delle summenzionate scadenze, Vi invitiamo a farci pervenire la seguente documentazione:

  • prospetto riassuntivo della liquidazione IVA del 2022 (liquidazione annuale) e copia delle liquidazioni periodiche (mensili/trimestrali);
  • stampa del partitario ERARIO C/IVA;
  • dettaglio operazioni effettuate nei confronti di condomini (senza ritenuta alla fonte);
  • tabulato operazioni attive registrate nel corso del 2022 e/o registri Iva vendite e/o corrispettivi;
  • dettaglio delle operazioni attive con applicazione del reverse charge, suddivise tra:
    • cessione rottami e materiali di recupero;
    • cessioni di oro ed argento puro;
    • subappalti nel settore edile;
    • cessioni di fabbricati;
    • cessione di telefoni cellulari;
    • cessioni di prodotti elettronici (console, tablet, PC, laptop, microprocessori);
    • prestazioni comparto edile e settori connessi;
    • operazioni del settore energetico;
  • dettaglio cessione di beni e prestazioni di servizi esenti;
  • tabulato operazioni passive registrate nel corso del 2022 e/o registri Iva acquisti;
  • tabulato delle operazioni passive con Iva esigibile nel 2022,
  • dettaglio acquisti di beni e prestazioni di servizi esenti;
  • dettaglio importazioni registrate nel 2022, distinte per aliquota se non sono già evidenziate, in modo separato, nei tabulati e/o registri di cui sopra;
  • dettaglio acquisti di beni dalla Repubblica di San Marino, se non sono già evidenziati in modo separato nei tabulati e/o registri di cui sopra, con separata evidenza di quelli con addebito diretto d’imposta e senza addebito d’imposta;
  • dettaglio operazioni attive non soggette ad adempimenti Iva in quanto ricadenti nel regime monofase di cui all’art.74 del Dpr n. 633/1972 (es.: tabacchi, giornali, schede telefoniche…), nel caso di soggetto con pro-rata, se non sono già evidenziate nei tabulati e/o registri di cui sopra;
  • dettaglio operazioni passive con applicazione del reverse charge, se dai tabulati o registri di cui sopra non sono già evidenziate con separato codice tali casistiche;
  • dettaglio degli acquisti con applicazione dello split payment;
  • operazioni effettuate con applicazione del regime del margine e/o registri previsti per il regime del margine (operatori abituali), se dai tabulati di cui sopra non emergono con chiarezza i dati necessari per la compilazione della dichiarazione;
  • copia delle fatture di cessione di beni ammortizzabili se tali operazioni non risultano già evidenziate nei tabulati di cui sopra (anche se di importo non superiore ad € 516,46, con le relative schede contabili dei cespiti);
  • copia liquidazioni periodiche effettuate;
  • copia delle comunicazioni liquidazioni periodiche inviate telematicamente all’AE, se l’adempimento non è stato curato dallo studio;
  • copia delle quietanze dei modelli F24 per versamenti effettuati, compresi eventuali ravvedimenti operosi già effettuati, versamenti a seguito di comunicazione di irregolarità o cartelle di pagamento,
  • copia delle quietanze dei modelli F24 per l’utilizzo in compensazione del credito Iva anno 2021;
  • copia dei modelli di rimborso iva trimestrale 2022 e quietanze dei modelli F24 per l’utilizzo in compensazione;
  • la suddivisione degli acquisti ed importazioni registrate nel 2022 fra: beni ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili, beni destinati alla rivendita, altri acquisti, se i tabulati/registri di cui sopra non forniscono in modo adeguato tali informazioni;
  • al fine della compilazione del quadro VT, la suddivisione di tutte le operazioni attive imponibili (e non di quelle non imponibili o esenti) fra operazioni effettuate nei confronti di operatori (clienti con partita Iva) e quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (privati).
  • copia degli eventuali elenchi INTRASTAT presentati per l’anno 2022;
  • stampa del bilancio di verifica al 31/12/2022;
  • stampa dei mastri relativi alle fatture da ricevere, con lista ben dettagliata delle fatture di competenza 2021, ma ricevute e registrate ai fini IVA nel 2022; analoghe stampe e lista sono necessarie anche per le fatture da ricevere inserite alla fine del 2022, ma ricevute e registrate ai fini IVA nel 2023;
  • per gli esportatori abituali prospetto di utilizzo del plafond (facoltà di acquisto di beni e servizi in sospensione d’imposta) – compilare il quadro VC, oltre ad una lista ben dettagliata delle fatture, sempre in sospensione d’imposta di competenza 2021, ma ricevute e registrate ai fini IVA nel 2022 e analoga lista per le operazioni in sospensione d’imposta effettuate alla fine del 2022, ma con fatture ricevute e registrate nel 2023.

 

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Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e porgiamo Distinti Saluti.

 

INTEGRÉ S.P.A. S.T.P. S.B.