Dal 1° ottobre 2022 gli operatori economici dovranno utilizzare la nuova versione delle specifiche tecniche versione 1.7.1., pubblicate il 1° agosto 2022, per il tracciato della fattura elettronica ordinaria e semplificata, con impatti anche sull’adempimento comunicativo c.d. “esterometro”.
Gli aggiornamenti di interesse sono i seguenti:
- aggiornamento dei codici di controllo, correlati essenzialmente alle figure degli operatori economici coinvolti nelle operazioni documentate;
- il blocco informativo contenente gli “altri dati gestionali” che, sebbene facoltativo nella compilazione, contiene tuttavia elementi necessari per rispondere a determinate previsioni normative;
- introduzione di un nuovo tipo documento TD28 per certificare gli acquisti da operatori sanmarinesi, con ricavi dichiarati nell’anno solare precedente per un importo inferiore ad Euro 100 mila, i quali abbiano documentato l’operazione, esponendo l’Iva, con fattura cartacea perché esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Per il dettaglio delle modifiche introdotte si rinvia al sito dell’Agenzia Entrate https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/specifiche-tecniche-versione-1.7.1, precisando quanto segue in ordine alle operazioni di acquisto da San Marino.Lo schema XSD della fattura ordinaria è stato modificato prevedendo l’introduzione di un nuovo tipo documento TD28, da utilizzarsi per comunicare le operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali sono state ricevute fatture cartacee con indicazione dell’Iva.
A decorrere infatti dal 1° luglio 2022, in applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale del 21 giugno 2021, negli scambi con la repubblica di San Marino le fatture sono solamente elettroniche, fatte salve le ipotesi di esonero.
Infatti, il decreto delegato n. 147 del 5 agosto 2021 della Repubblica di San Marino stabilisce che: «Sono esclusi dall’obbligo di emettere le fatture elettroniche di cui al comma 3 gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a Euro 100.000,00 (centomila/00).
Essi possono comunque decidere per l’emissione delle fatture elettroniche presentando apposita opzione».Considerando il quadro normativo, nel caso in cui il soggetto passivo Iva residente o stabilito in Italia riceva una fattura cartacea, con addebito dell’imposta, da un soggetto residente nella Repubblica di San Marino, è tenuto ad emettere una fattura, inviandola al sistema Sdi, con tipo documento TD28 al fine di assolvere all’obbligo di comunicazione dati relativi alle operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi ricevute da operatori esteri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis del Dlgs 127/2015.Quindi in presenza di una fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino con addebito dell’imposta va utilizzato il documento TD28 e non il TD17 o TD19 che, invece, deve essere utilizzato per l’assolvimento dell’imposta ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Dpr 633/1972, nel caso in cui la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell’imposta.Nella compilazione del tipo documento TD28, occorre compilare i campi con le relative informazioni:
A decorrere infatti dal 1° luglio 2022, in applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale del 21 giugno 2021, negli scambi con la repubblica di San Marino le fatture sono solamente elettroniche, fatte salve le ipotesi di esonero.
Infatti, il decreto delegato n. 147 del 5 agosto 2021 della Repubblica di San Marino stabilisce che: «Sono esclusi dall’obbligo di emettere le fatture elettroniche di cui al comma 3 gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a Euro 100.000,00 (centomila/00).
Essi possono comunque decidere per l’emissione delle fatture elettroniche presentando apposita opzione».Considerando il quadro normativo, nel caso in cui il soggetto passivo Iva residente o stabilito in Italia riceva una fattura cartacea, con addebito dell’imposta, da un soggetto residente nella Repubblica di San Marino, è tenuto ad emettere una fattura, inviandola al sistema Sdi, con tipo documento TD28 al fine di assolvere all’obbligo di comunicazione dati relativi alle operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi ricevute da operatori esteri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis del Dlgs 127/2015.Quindi in presenza di una fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino con addebito dell’imposta va utilizzato il documento TD28 e non il TD17 o TD19 che, invece, deve essere utilizzato per l’assolvimento dell’imposta ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Dpr 633/1972, nel caso in cui la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell’imposta.Nella compilazione del tipo documento TD28, occorre compilare i campi con le relative informazioni:
- «CedentePrestatore»: dati del C/P residente nella Repubblica di San Marino emittente la fattura cartacea con addebito dell’imposta;
- «CessionarioCommittente»: dati del C/C;
- Data» della sezione “Dati Generali”: la data di effettuazione dell’operazione indicata nella fattura cartacea emessa dal C/P sammarinese;
- indicazione di imponibile e imposta o della Natura nel caso di non imponibilità, come indicato nella fattura cartacea ricevuta;
- Campo 2.1.1.4 «Numero»: deve essere riportato la numerazione progressiva indicata nella fattura cartacea ricevuta ed emessa dal fornitore sammarinese.
Il vostro professionista di riferimento è a disposizione per qualsiasi chiarimento
Cordiali saluti
INTEGRE’ S.P.A. S.T.P. SOCIETA’ BENEFIT